Con sentenza n. 28810 del 16 dicembre 2020, in tema di demansionamento e dequalificazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale: il dipendente deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento stesso.
Tale prova – che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa del danno – può essere offerta anche per presunzioni, allegando elementi precisi quali caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto.