Con sentenza n. 13848 del 29 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di demansionamento, non può configurarsi un danno risarcibile “in re ipsa”, in quanto esso rappresenta una conseguenza possibile ma non necessaria, della violazione di norme inerenti la “mobilità verso il basso” del personale, ricadendo sul lavoratore l’onere di provare il pregiudizio subìto e il nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di due lavoratrici, ritenendo come nessuna della due avesse allegato e provato il danno patito, o comunque fornito alcun elemento utile a valutarne la concreta entità.