Con sentenza n. 8243 del 26 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che la determinazione del danno biologico, ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica con cui si utilizzano parametri facoltativi secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica e ciò in quanto, in sede previdenziale, vanno osservate obbligatoriamente le tabelle di invalidità di cui al d.m. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, sulla base di tale principio, hanno accolto il ricorso del lavoratore volto ad ottenere il riconoscimento di malattia professionale e conseguente condanna dell’INAL ad erogare le prestazioni ex dell’art. 13 d.lgs. 38/2000, a prescindere dal danno biologico riconosciuto sulla base di criteri civilistici in altro giudizio, sul presupposto per cui la liquidazione degli indennizzi operata dall’INAIL deve essere effettuata secondo dei parametri, delle tabelle e delle regole stabilite dal sistema assicurativo.