La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 giugno 2016, n. 12687, in merito alla problematica insorta intorno alla possibilità o meno di cumulare l’indennità di funzione, prevista dall’art. 61 C.C.N.L. dipendenti di Poste Italiane S.p.A. 1998/2001 per i Quadri di 1° livello, con il compenso per lavoro straordinario dagli stessi svolto, ha optato per la soluzione della cumulabilità delle due erogazioni.
In particolare, la Corte ha ritenuto che, benché l’indennità di funzione fosse rivolta a compensare la necessità di una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie di lavoratori, detta indennità non potesse “compensare” anche l’attività di lavoro straordinario. I funzionari direttivi, infatti, “hanno diritto al compenso per lavoro straordinario (i) se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure (ii) se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori”.
Nella specie ricorrevano tutte e due le condizioni di cui sopra, giacché (i) il C.C.N.L. prevede l’orario normale di lavoro fissato in 36 ore settimanali (cfr. combinato disposto degli art. 12 all. 1 all’art. 24 e art. 28) e (ii) la prestazione del funzionario direttivo interessato superava, in concreto, il limite della ragionevolezza in relazione alla quantità e alla qualità dell’attività svolta.