La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26498 del 19 ottobre 2018, ha ribadito il principio secondo cui, affinchè l’assenza per malattia o infortunio possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Nel caso di specie, la Corte ha considerato legittimo il licenziamento irrogato ad una lavoratrice, la quale, infortunatasi durante il lavoro, era stata licenziata per superamento del periodo di comporto ritenendo che le assenze conseguenti all’infortunio fossero computabili ai fini del citato periodo di comporto.