Con sentenza n. 890 del 6 aprile 2017, la Corte d’Appello di Milano ha statuito che, ai fini del computo del periodo di comporto, in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 15222 del 22 luglio 2016), laddove il CCNL di settore quantifichi in un numero esatto di mesi il periodo massimo durante il quale si protrae il diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo diversa pattuizione, questi devono intendersi di 30 giorni, così da garantire agli interpreti un criterio unico avente le caratteristiche di omogeneità ed uniformità.
Nel caso di specie, il Collegio ha rigettato il reclamo proposto dall’addetta ad una catena di montaggio, licenziata a seguito di numerose assenze per malattia, con il quale contestava il criterio adottato dalla datrice di lavoro per determinare il superamento del periodo di comporto, che, a suo dire, doveva essere quello del computo dei giorni in base al calendario comune, anziché al parametro fisso dei 30 giorni.