Con ordinanza n. 118 del 7 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento secondo il quale, nell’ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora la ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, il datore di lavoro può limitare la platea dei lavoratori interessati agli addetti ad un determinato reparto o settore soltanto in presenza di esigenze aziendali oggettive, tali da giustificare la restrizione dell’ambito di scelta.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tra il datore di lavoro e i sindacati, può validamente intercorrere, ai sensi dell’art. 5 L. 223/1991, un accordo volto a stabilire criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità.