Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1996 del 23 giugno 2006, ha accolto l’opposizione proposta dalla Società contro il precetto notificato dal lavoratore in forza di una sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a quest’ultimo e condannato la Società al pagamento delle retribuzioni dalla data dell’atto di recesso, senza quantificare gli importi dovuti a tale titolo.
Il Giudice dell’opposizione ha dato attuazione al principio secondo il quale, per quello che concerne i crediti retributivi “la sentenza di condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce di per sé titolo esecutivo per la realizzazione del credito quando, nonostante l’omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell’obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un semplice calcolo matematico, semprechè, tuttavia, in relazione all’esigenza di certezza e di liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto stesso dal titolo e non da elementi esterni al medesimo”.
Nel caso in esame difettando proprio tale ultimo requisito, il Giudice ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto.