COVID-19 e riconoscimento della tutela previdenziale della malattia

L’INPS, con messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia durante il periodo di emergenza per il COVID19.
L’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto infatti l’equiparazione della quarantena alla malattia e, conseguentemente, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).
L’Istituto previdenziale ha altresì chiarito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quarantena precauzionale devono essere comprovati da idonea certificazione sanitaria e che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro.
Infine, per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della L. 104/92) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della L. 104/92), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino alla data del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.