Dal 9 febbraio 2006 entrano in vigore le nuove norme che riducono, per alcuni settori, i vincoli per il raggiungimento della mutualità prevalente fissato ai sensi dell’art. 2513 c.c. nel 50% dei costi o ricavi derivanti dall’attività mutualistica. In particolare, nelle cooperative di lavoro non verrà più computato il costo per i lavoratori non soci assunti per obbligo di legge o di CCNL o di convenzione con la Pubblica Amministrazione, né il costo di lavoratori che non possono acquisire la qualifica di soci. Nelle cooperative giornalistiche non verrà computato il costo del lavoro dei soggetti con i quali è stato instaurato un rapporto di lavoro avente carattere occasionale, mentre le cooperative per il commercio equo e solidale saranno considerate di diritto a mutualità prevalente.