Con sentenza 11126 del 31 maggio 2016 la Suprema Corte, ha ribadito che “Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore”.
Nella specie, la Corte, ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di trasferimento disposto nei confronti di un dipendente che si era rifiutato di ottemperare al suddetto provvedimento, ritenendo che la Corte territoriale si era inammissibilmente addentrata nel merito delle valutazioni della scelta imprenditoriale.