Controlli sui lavoratori a distanza: l’accordo sindacale prevale sull’autorizzazione

L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 24 maggio 2017 prot. n. 4619, ha fornito chiarimenti in ordine alla validità degli accordi sindacali in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
In particolare, l’art. 4 della L. 300/1970 così come novellato dal D.Lgs. 151/2015 e dal D.Lgs. 185/2016, prevede che l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l’installazione degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
Pertanto, la procedura di autorizzazione pubblica che coinvolge gli Ispettorati del lavoro sia territoriali che nazionali è soltanto eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Di conseguenza, anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell’Ispettorato competente, in seguito ad un mancato accordo sindacale, l’autorizzazione potrà essere sempre sostituita da un successivo accordo.