L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 24 maggio 2017 prot. n. 4619, ha fornito chiarimenti in ordine alla validità degli accordi sindacali in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
In particolare, l’art. 4 della L. 300/1970 così come novellato dal D.Lgs. 151/2015 e dal D.Lgs. 185/2016, prevede che l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l’installazione degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
Pertanto, la procedura di autorizzazione pubblica che coinvolge gli Ispettorati del lavoro sia territoriali che nazionali è soltanto eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Di conseguenza, anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell’Ispettorato competente, in seguito ad un mancato accordo sindacale, l’autorizzazione potrà essere sempre sostituita da un successivo accordo.