Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 9 novembre 2006, nel pronunciarsi sul ricorso di un dipendente licenziato a seguito dei controlli svolti dal datore di lavoro, mediante investigatore privato, durante l’assenza per malattia, ha affermato che va riconosciuta la facoltà del datore di lavoro di contestare le risultanze di accertamenti sanitari anche valorizzando ogni circostanza di fatto idonea a dimostrare l’insussistenza della malattia e, quindi, a giustificare l’assenza, quale per esempio lo svolgimento di un’altra attività lavorativa.
In particolare l’Autorità Garante, nel richiamare la giurisprudenza, anche di legittimità, formatasi sul punto, ha ribadito che “la predetta facoltà può essere anche esercitata per mezzo del lecito utilizzo dell’attività di un’agenzia investigativa privata, laddove la stessa non sia svolta – come vietato dall’art. 5 della Legge n. 300/1970 – ad accertare l’idoneità e l’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, limitandosi piuttosto, come risultante dagli atti nel caso di specie, alla sola osservazione di comportamenti esteriori potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia”.