La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 879 del 17 gennaio 2007, chiamata a pronunciarsi sul contrasto sorto in giurisprudenza, in ordine al regolamento della disciplina della gestione separata per i lavoratori autonomi ed alla restituzione dei contributi, in caso di mancato raggiungimento di pensione autonoma nella citata gestione, ha statuito che nel caso di soggetto pensionato in diversa gestione (INPS, INPDAP) debba farsi applicazione dell’art. 1, 2° comma, D.M. 282/1996, e, quindi, di conseguenza, va escluso il diritto alla restituzione dei contributi versati, in quanto destinati alla formazione di una pensione supplementare, mentre nel caso di soggetto non pensionato presso altra gestione, deve applicarsi l’art. 4, 2° comma, del D.M. 282/1996, che prevede, al verificarsi di ulteriori condizioni, il diritto alla restituzione dei contributi versati.