Con sentenza n. 4861 dell’8 febbraio 2006, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che, con riferimento al delitto di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria al fine di aggirare le norme in materia contributiva, l’art.37 della L. 689/1981 intende stabilire che dopo l’esercizio dell’azione penale, la proposizione del ricorso amministrativo o giudiziario non può più produrre alcun effetto sospensivo del procedimento penale, e che, coerentemente, tale limite dell’esercizio dell’azione penale deve considerarsi posto per la possibilità offerta all’evasore di regolarizzare la pendenza anche con pagamento dilazionato.