In tema di contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 1 e 1 bis, del D.Lgs. 368/2001, la Suprema Corte, a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 11374 del 1° giugno 2016, ha chiarito che i requisiti previsti dalla precitata disposizione (ossia, le assunzioni effettuate “da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci” ovvero “da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste” per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale) devono intendersi alternativi – e non aggiuntivi – rispetto a quelli di cui al primo comma dall’art. 1 dello stesso Decreto Legislativo.
Precisato ciò, la Corte, in una fattispecie relativa alla legittimità dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. 368/2001, ha affermato il seguente principio di diritto “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del primo comma dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo”.