La Corte di Cassazione con sentenza n. 21562 del 3 settembre 2018, ha statuito il principio secondo cui, nell’ambito di un rapporto di lavoro in regime di part-time, l’introduzione della pausa, con conseguente allungamento dell’orario lavorativo, in assenza di clausole di flessibilità, determina il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive maturate in relazione alla maggiore durata della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore, sottolineando come, nel caso in cui all’interno dell’orario di lavoro sia prevista una pausa dell’attività lavorativa, in difetto di una previsione di legge o di contratto, è onere dello stesso allegare che il tempo della pausa “è connesso o collegato alla prestazione, è etero diretto, e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore”