Con ordinanza n. 8658 del 28 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’avvenuto superamento del monte di ore annuo massimo previsto dalla contrattazione collettiva per il contratto di lavoro a tempo parziale, in difetto di previsione legale o del contratto collettivo stesso, non determina la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. A ciò è fatta salva la possibilità che la trasformazione del rapporto di lavoro si sia verificata per fatti concludenti, laddove il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa secondo un orario pari a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.