Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al cd. contratto di espansione.
In particolare, il Ministero ha precisato che le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 (che disciplina la materia dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, possono accedere alle diverse misure/prestazioni previste dal novellato art. 41 del D.Lgs. 148/2015.
Le suddette imprese possono accedere esclusivamente alla prestazione, prevista dal comma 5 dell’art. 41, del D.Lgs. n. 148/2015, di un’indennità mensile eventualmente integrata dall’indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.