In tema di rapporto di apprendistato, con ordinanza n. 15949 dell’8 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui l’inadempimento obiettivamente rilevante degli obblighi di formazione determina la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto “ex tunc”.
Secondo la Corte, per potersi ritenere obiettivamente rilevante, l’inadempimento deve concretizzarsi in una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo poi trasfusi nel contratto.