Con sentenza n. 1510 del 25 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di contratti di apprendistato, la decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art. 16 L. 196/1997 (applicabile “ratione temporis”), può realizzarsi, per tutta la durata del contratto, solo nel caso in cui l’inadempimento nella formazione abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In ragione di ciò, la Corte Suprema ha precisato che non è rilevante, ai fini della decadenza dal diritto alle agevolazioni contributive, la mancata minima frequenza ad un corso di formazione esterna all’azienda, imputabile ad esclusiva volontà del lavoratore, e non preclusiva del raggiungimento dell’obiettivo formativo.