Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2344 del 23 marzo 2018, a cui hanno fatto seguito ulteriori nove sentenze, tutte dello stesso tenore, ha precisato, richiamando altresì giurisprudenza di legittimità, che l’esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e che, a tale fine, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell’opera oggetto dell’appalto.
Il caso preso in esame dal Tribunale traeva origine dalla illiceità di un appalto di servizi, volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la committente, dedotta in giudizio da parte di un gruppo di lavoratori dipendenti della cooperativa, appaltatrice per lo svolgimento di servizi di manovalanza e trasporto, da attivare volta per volta, in relazione ai tempi ed al luogo, tramite un meccanismo di c.d. “attivazioni di convenzione”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente avendo accertato, sulla base del soprarichiamato principio e dell’assenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione, la genuinità del contratto di appalto.