La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27508 del 28 ottobre 2019, ha ribadito che l’istituto del recesso per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. trova applicazione anche con riferimento al contratto di agenzia. La sussistenza della giusta causa, ravvisabile laddove si verifichi la violazione, da parte del preponente, dell’obbligo di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell’agente, fa sorgere in capo a quest’ultimo il diritto di percepire l’indennità prevista dall’art. 1751 cod. civ.
In questo ambito, secondo la Corte Suprema, in considerazione del fatto che il rapporto di fiducia assume una maggiore intensità contrattuale rispetto a quanto avvenga nel rapporto di lavoro subordinato, ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minor consistenza.