Le Sezioni Unite, con sentenza n. 25033 del 24 novembre 2006, nell’esaminare il contratto collettivo delle Poste hanno affermato che la contrattazione collettiva se da una parte deve rispettare il disposto del primo comma dell’art. 2103 c.c., che vieta l’indiscriminata fungibilità di mansioni esprimenti una diversa professionalità, dall’altra può attuare meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità comminata dal secondo comma della medesima disposizione.