La Corte di Cassazione con sentenza n. 24274 del 14 novembre 2006, chiamata a pronunciarsi in tema di termine di preavviso tra preponente e agente, ha ribadito che in ossequio al disposto dell’art. 1750 c.c., le parti possono stabilire negozialmente termini di maggior durata rispetto a quelli del 3° comma del citato articolo, ma devono, in caso di recesso, rispettare comunque il principio di parità tra le stesse, non potendosi prevedere un termine inferiore per il solo preponente.
Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato la nullità del patto che, oltre all’indennità di preavviso, aveva stabilito una penale a carico del solo agente in caso di recesso anticipato, rendendo così più gravosa la posizione dello stesso, ciò in palese violazione della norma di legge.