Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 19 ottobre 2016 n. 2756, in materia di contratto di agenzia, ha affermato che il fatto che l’agente non abbia concluso affari per la preponente non vale a giustificare il rifiuto di quest’ultima di provvedere al pagamento del minimo fisso garantito.
La controversia muove dall’opposizione proposta dalla preponente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’agente, con cui veniva intimato il pagamento del fisso provvigionale pattuito dalle parti; in particolare, la società deduceva che l’agente fosse rimasto inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di agenzia, non avendo in sostanza svolto attività commerciale in proprio favore.
Tale eccezione era stata smentita dalla documentazione prodotta dall’agente e, pertanto, il Giudice ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.