Contratto a termine e diritto di precedenza esercitabile anche in costanza di rapporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19348 del 15 luglio 2024, ha affermato che, a norma dell’art. 5, commi 4-quater e 4-sexies del D.lgs. n. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.

Più precisamente, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la lavoratrice, avendo intrattenuto due rapporti di lavoro a tempo determinato e  avendo manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro un anno dalla cessazione del rapporto, e nella vigenza del secondo contratto di lavoro a tempo determinato, avesse tempestivamente esercitato tale diritto sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi dodici mesi dall’esercizio del diritto, non essendo previsto, all’interno di questo intervallo di tempo, alcun termine dal quale sia possibile esercitare detto diritto che, come tale, è, quindi, esperibile anche in costanza di rapporto.