Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1729 del 6 giugno u.s., ha riconosciuto configurabile la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, pur in mancanza di dichiarazioni esplicite in tal senso, quando ricorrono determinati comportamenti delle parti, quali la protratta inerzia ed altri comportamenti significativi.
In sostanza, il Giudice ha recepito quanto statuito dalla Suprema Corte, con la recente sentenza n. 13891/2004, laddove ha chiarito che spesso il rapporto contrattuale nasce non già sulla base di valide dichiarazioni di volontà, ma piuttosto in base al contratto sociale che si determina tra le parti (cioè al complesso delle circostanze e dei comportamenti tenuti, valutati in modo socialmente tipico).
La Corte ha ritenuto che tali considerazioni di carattere generale siano particolarmente pertinenti al fenomeno giuridico del contratto di lavoro, la conclusione del quale spesso non è formalizzata, ma viene descritta dal comportamento delle parti tramite la messa a disposizione e l’accettazione della prestazione lavorativa dietro retribuzione.
In tale contesto è stato statuito che “al pari dell’esecuzione, anche il suo contrario assume valore dichiarativo, per cui il comportamento, protratto per un tempo apprezzabile che si risolve nella totale mancanza di operatività di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni reciproche deve essere valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazione risolutoria”.
Sulla base di tali principi, il Giudice di merito, rilevato che tra il ricorrente e la Società convenuta erano intercorsi diversi contratti a termine l’ultimo dei quali cessato a giugno 2000, con cessazione di qualsiasi rapporto tra le parti sino al febbraio 2005, e considerata la cadenza circa annuale della chiamata del lavoratore da parte della Società, ha ritenuto quanto meno dubbia l’esistenza di un’aspettativa del lavoratore di tornare al lavoro dopo il 2002.
Inoltre, considerata l’inerzia reciproca delle parti protratta per quasi cinque anni, ed accertato che in tale lasso di tempo il ricorrente aveva trovato altre occupazioni presso altri datori di lavoro, ha ritenuto sussistere una manifestazione implicita di disinteresse del ricorrente verso una qualsiasi forma di prosecuzione del rapporto lavorativo con la Società convenuta ed ha concluso per la sussistenza dell’estinzione del rapporto per mutuo consenso.