Con ordinanza n. 20733 del 4 settembre 2017, la Corte di Cassazione, ha statuito che i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza del CCNL del personale dirigente di una importante Società non rientrano nella disciplina transitoria prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 368/2001 e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo di cui al d.lgs. 368/2001, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, che si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui i contratti collettivo di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti.
Nel caso di specie la Corte di legittimità ha accolto, rinviando alla Corte di Appello, il reclamo con il quale un lavoratore aveva richiesto che venisse dichiarata la nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, stipulato ai sensi dell’art 23 l. n. 56/87 e art. 25 CCNL 11 gennaio 2001.