Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti con riferimento ai contratti di solidarietà cd. “difensivi” di tipo “B” di cui all’art. 5, D.L. n. 148/1993, conv. con L. n. 236/1993 (relativi ad imprese che non rientrano nel regime di cassa integrazione straordinaria), a seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 in materia di riordino degli ammortizzatori sociali.
Poiché, in forza dell’art. 46, co. 3, del suddetto D.Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° luglio 2016 deve intendersi abrogato l’art. 5 sopra richiamato, il Ministero ha indicato, anche in forza delle disposizioni contenute all’art. 1, co. 305, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cd. Legge di Stabilità per il 2016), i termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti entro e non oltre il 30 giugno 2016.
In particolare, ha affermato che:
– per i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, gli stessi potranno avere efficacia per tutta la durata prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
– per i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015, l’efficacia non potrà invece superare (anche in termini di riconoscimento del relativo contributo) il 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui nel verbale di accordo sindacale fosse stata prevista una scadenza successiva.
Nella succitata circolare, il Ministero del Lavoro ha, infine, chiarito che la disposizione di cui all’art. 20, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 – recante la disciplina organica dei contratti di lavoro ed in forza del quale “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato” – non trova applicazione alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.