Con sentenza n. 528 del 4 giugno 2019, il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha stabilito che i contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011, per essere ritenuti validi, devono contenere specificatamente le ragioni di fatto che correlano la disciplina derogatoria alle singole finalità previste dalla norma (maggiore occupazione, maggiore partecipazione dei dipendenti, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e retribuzione, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto invalido il contratto di prossimità che aveva previsto un meccanismo di sotto-inquadramento dei neoassunti, finalizzato solo formalmente al raggiungimento di maggiore occupazione, senza che vi fosse invece alcun intervento concreto in merito da parte dell’azienda.