Con sentenza n. 1759 del 24 gennaio 2018 la Corte di Cassazione, ha affermato la legittimità della condotta del datore di lavoro che attenda gli esiti del procedimento penale a carico del lavoratore, prima di procedere alla contestazione dei medesimi fatti.
In particolare, al lavoratore era stato addebitato il fatto di aver presentato ad un fondo di solidarietà aziendale delle fatture mediche false, emesse in favore di familiari, al fine di ottenere un indebito rimborso.
La Corte, in ordine alla tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare, ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare l’immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo dovendosi dare conto alle ragioni che possono cagionare il ritardo.”