La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16350 del 3 luglio 2017, ha ribadito che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che l’incompatibilità tra il diritto alla pensione e la percezione di un reddito da lavoro si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica.
Infatti, l’illegittimità del licenziamento ha come effetto quello di ricostituire il rapporto di lavoro e di travolgere il diritto al pensionamento, con efficacia ex tunc, ed il lavoratore è sottoposto all’azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.