Con la sentenza n. 21021 del 28 settembre 2006, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittima la promozione automatica per svolgimento di mansioni superiori – esclusa, di regola, soltanto in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (sciopero, adempimento di funzioni elettive, infermità, gravidanza, puerperio, chiamata alle armi) – nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricoperto per un lasso temporale significativo il posto di livello superiore (nel caso di specie, un aiuto primario aveva svolto le funzioni di primario pediatra presso un ospedale classificato gestito da ente ecclesiastico) rimasto scoperto per mancanza del titolare dell’incarico. Inoltre, secondo il Giudice di legittimità, non avrebbe potuto acquisire rilievo la circostanza che le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza del lavoratore (aiuto primario) prevedevano anche compiti di sostituzione, dal momento che, nel caso di specie, tale funzione vicaria non avrebbe determinato l’applicabilità dell’art. 2103 c.c. solo se fosse rimasta occasionale; diversamente, in considerazione del carattere permanente della sostituzione, attuato per effetto d’una stabile scelta organizzativa del datore, la Cassazione ha riconosciuto in favore dell’aiuto primario la qualifica superiore di primario.