L’INPS, con circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli dei lavoratori dipendenti del settore privato così come previsto dall’art. 5 del D.L. 111/2020 (recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 per quei genitori che non possono lavorare in modalità agile ed il cui figlio, minore di quattordici anni, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione ed il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso ed entrambi i genitori conviventi con il figlio possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.
L’Istituto previdenziale ha altresì indicato i casi di compatibilità tra il suddetto congedo e le altre tipologie di assenza relativa all’altro genitore convivente che sono, tra gli altri, la malattia, le ferie e l’aspettativa non retribuita mentre, tra i casi di incompatibilità dallo stesso indicate, vi sono il congedo parentale, la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa ed i riposi giornalieri.