L’INPS, con messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’ art. 2, commi 2 e 3 del D.L. 30/2021 con cui è stato previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Il beneficio spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro per figli conviventi minori di anni 14 o disabili in situazione di gravità accertata, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, ed il 30 giugno 2021.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
L’Istituto previdenziale, ha chiarito che è già fruibile il suddetto congedo e che nell’attesa in cui sia avvisata la procedura di presentazione delle istanze, i lavoratori aventi diritto possono presentare domanda al datore di lavoro e, solo successivamente, domanda all’Istituto.