Rispondendo ad un interpello formulato dalla Confartigianato di Prato in materia di congedo per cure (di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D. Lgs. n. 509/1988) di un lavoratore affetto da patologia tumorale, con riferimento in particolare al relativo trattamento retributivo e previdenziale nonché alla computabilità o meno delle giornate di permesso straordinario nel periodo c.d. di “comporto”, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 5 dicembre 2006, ha concluso che, in presenza dei presupposti stabiliti dalla normativa richiamata, il lavoratore interessato ha diritto ad usufruire di trenta giorni l’anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto “ulteriore” (cfr. Circ. Ministero del Lavoro n. 40/2005) nel periodo di comporto individuato dal CCNL applicabile.