La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31345 del 22 giugno 2017, ha espresso il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di furto in abitazione, ai sensi dell’art. 624 bis del Codice Penale, i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Rientrano, quindi, nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624 bis del Codice Penale, esclusivamente i luoghi anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità del reato anzi detto, in ragione dell’assenza, all’interno dell’esercizio commerciale in cui fu commesso il furto, di un locale in cui si potessero svolgere atti della vita privata del titolare in modo riservato e senza possibilità di accesso da parte di estranei.