Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2023 – Istruzioni operative INPS

L’INPS, con circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine alla conferma, emanata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativa alla riduzione contributiva a favore delle imprese edili, prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 341/1995, e ss.mm..

 Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana, non spettando, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.

Inoltre, l’accesso al beneficio è subordinato, tra gli altri, al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della L.  296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine, relativamente all’anno 2023, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono quindi il cumulo con altre riduzioni come, ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile.