Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10226 del 12 novembre 2015, ha accolto il ricorso promosso da alcune organizzazioni sindacali, accertando la condotta antisindacale tenuta da una azienda multinazionale del settore della ristorazione in seguito alla chiusura improvvisa di un proprio locale.
Nel caso specifico, il Giudice di merito ha ritenuto violato l’obbligo di informazione preventiva gravante sulla società essendo stata accertata l’esclusione delle suddette organizzazioni “non tanto dalle decisioni sulla riorganizzazione aziendale in atto, quanto da una procedura trasparente che consentisse loro di verificare la correttezza del comportamento tenuto dalla medesima società”.
Il Tribunale di Milano ha altresì riconosciuto la natura antisindacale del licenziamento di due dipendenti e delegate sindacali, condannando la medesima società alla loro immediata reintegrazione, sulla base del fatto che, a fronte di sette lavoratori aventi il medesimo inquadramento all’interno del locale chiuso, il licenziamento aveva riguardato il 20% degli stessi, pari però al 100 % dei rappresentanti sindacali.
Infine, il Giudice ha dichiarato la condotta antisindacale dell’azienda anche in merito al trasferimento di un altro dipendente e rappresentante sindacale, avvenuto senza che fosse stato preceduto dal nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).