Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 13 giugno 2006, ha chiarito, con riferimento all’obbligo di comunicazione alla DPL del superamento dell’orario normale di lavoro, ex art. 4, co. 5, D.Lgs. n. 66/2003 da parte di un lavoratore in una unità produttiva che occupi più di 10 dipendenti, cosa debba intendersi per unità produttiva all’interno di un’amministrazione pubblica: “l’articolazione di una struttura ove sia possibile individuare, sia sul piano formale che funzionale, l’autonoma gestione del servizio istituzionalmente dovuto, per il quale si risponde ad un singolo potere decisionale che ne assume la responsabilità”.
Più in dettaglio, è stato ancora evidenziato che, con riferimento ad un Comune che, nell’ambito della propria autonomia, abbia provveduto a individuare al proprio interno autonome strutture organizzative, spetterà ai singoli responsabili di tali strutture adempiere il suddetto di comunicazione.