Rispondendo ad istanza di interpello formulato dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL) in ordine alla estensione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi previsti dall’art. 17 del D. Lgs. n.124/2004, rimessa al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche a quei ricorsi in cui si contesti la qualificazione dei rapporti di lavori ma siano relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con provvedimento del 13 dicembre 2006, ha precisato che sussiste la competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro esclusivamente per i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi e nell’ipotesi in cui si contesti, a seguito dell’accertamento ispettivo, la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro; mentre, tenuto conto della natura dell’atto ricorribile, permane in capo al Comitato regionale dell’Inps la competenza a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell’Istituto e, comunque, riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso.