La pretesa di un amministratore di società al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, può esserne chiesta la determinazione al giudice, il quale ben può adottare come parametro per la sua determinazione la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato così come prevista dal CCNL di settore.
Il suindicato principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro con la pronuncia del 9 agosto 2005 n.16764, con la quale ha ritenuto l’attività svolta da un amministratore di S.r.l. equiparabile a quella svolta da un dipendente inquadrato nel più alto livello del CCNL del settore di riferimento della società e, conseguentemente, ha utilizzato, quale parametro di riferimento per la determinazione del relativo compenso, le stesse tabelle retributive del CCNL.