La Suprema Corte, sezione penale, con la sentenza n. 41248 del 15.11.2005, ha statuito che il comportamento del dipendente pubblico che utilizza per fini privati il telefono d’ufficio non integra gli estremi del reato di peculato d’uso, quanto del peculato ordinario, dal momento che la risorsa pubblica (scatto telefonico), di cui il medesimo dipendente abbia la disponibilità, non può essere restituita dopo l’uso, ma viene con l’uso stesso esaurita.