COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO E LICENZIAMENTO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1744 del 24 gennaio 2017, chiamata a pronunciarsi sulla genuinità del rapporto di collaborazione “a progetto” instaurato tra le parti, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 che, come noto, ha abrogato il contratto di collaborazione “a progetto”, ha ritenuto che “l’attività di promozione telefonica o informatica dei prodotti venduti dalla società coincidesse con l’oggetto sociale della società stessa, distinguendosi solamente per la modalità di svolgimento dell’attività di vendita (tramite, per l’appunto, telefono o computer)”, e, di conseguenza, in assenza di uno specifico progetto, ha considerato il rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione, in applicazione dell’allora vigente art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003.

In ragione di ciò, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che l’estromissione del lavoratore dall’azienda al momento della scadenza del termine apposto al contratto “a progetto”, equivaleva, nel caso di specie, a un licenziamento intimato oralmente.