In data 20.2.2006, Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un interpello, ha affermato che in caso di coincidenza, nella medesima giornata, di una festività, tra quelle individuate all’art. 5, L. n. 260/1949, ed un sabato non lavorativo, al dipendente non spetterà, salvo diversa previsione collettiva, il trattamento retributivo aggiuntivo espressamente previsto nella medesima disposizione di legge in relazione alla diversa ipotesi di coincidenza con la domenica. Questo perché, “allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell’arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo”.