Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 33816 del 13 ottobre 2022, ha affermato l’ammissibilità dell’azione inibitoria collettiva (c.d. “class action”) promossa dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., a tutela di diritti individuali omogenei discendenti da rapporti di lavoro, a condizione che le medesime siano iscritte in un apposito elenco disciplinato dall’art. 840-bis, comma 2, c.p.c. e dal DM n. 27/2022.
Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha rigettato il ricorso, affermando la carenza di legittimazione ad agire in proprio in capo alle organizzazioni sindacali nei confronti di un’azienda che avrebbe imposto l’applicazione di un contratto collettivo ritenuto non rappresentativo (il CCNL siglato da UGL Riders per i fattorini privi di un rapporto di lavoro subordinato), non essendo le stesse presenti nel suddetto elenco.
Deve ritenersi, in ogni caso, esclusa la possibilità di ricorrere all’azione inibitoria collettiva che abbia ad oggetto la repressione di condotte antisindacali atteso che per la valutazione di siffatte condotte esiste la procedura speciale di cui all’art. 28 della L. n. 300/1970.
Con l’azione inibitoria collettiva è esclusa altresì la possibilità di procedere all’accertamento di questioni di fatto complesse come quella in ordine alla natura del rapporto di lavoro che trova la sua sede naturale nell’ambito del procedimento di cognizione ordinaria, essendo incompatibile con le esigenze di economia processuale attese all’azione inibitoria collettiva.