L’INPS, con la Circolare 217 del 13 dicembre 2016, ha fornito indicazioni operative con riferimento ai provvedimenti concessori di ammortizzatori sociali in deroga.
Come noto, il D.Lgs. 185/2016 ha parzialmente modificato l’art. 44 del D.Lgs. 148/2015 aggiungendo il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata la possibilità per le Regioni e le Province autonome di derogare ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1 agosto 2014, ai fini della concessione di integrazione salariale e mobilità in deroga.
In particolare, è stato disposto che le Regioni e le Province autonome possono disporre l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50%, anche in deroga ai criteri introdotti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014; la previgente disciplina prevedeva, invece, a tale fine, l’utilizzo di una quota delle risorse assegnate nell’annualità di riferimento non superiore al 5%.
La Circolare, poi, indica le modalità operative per l’emanazione dei provvedimenti concessori di ammortizzatori sociali in deroga, aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016.
In particolare, le Regioni e Province autonome, potranno concedere provvedimenti di integrazione salariale con effetti di durata oltre il 31 dicembre 2016, pur distinguendo la Circolare tra (i) ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016 e (ii) ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda la prima categoria, la concessione di provvedimenti di mobilità in deroga – fermo il limite di spesa del 50% sopra indicato – potrà avvenire nel caso in cui il trattamento in argomento sia iniziato entro la fine dell’anno 2016 e il decreto per la deroga venga emesso entro il 31.12.2017.
Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria, potranno essere concessi i trattamenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 solo nell’ipotesi in cui tali ammortizzatori sociali in deroga siano consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e siano stati adottati i provvedimenti autorizzatori entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
Resta fermo che, avendo l’istituto della mobilità cessato i suoi effetti al 31.12.2016, non potrà essere concessa mobilità in deroga, con inizio del trattamento nell’anno 2017, a coloro i quali hanno terminato, sempre nell’anno 2017, un ammortizzatore ordinario diverso dalla mobilità stessa.