Con circolare n. 107 del 6 ottobre 2006, l’INPS, riprendendo le argomentazioni formulate nella recente sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 8138 del 10 ottobre 2005, ha precisato – ribaltando così il proprio precedente avviso esplicato nella circolare n. 84 del 29 aprile 1998 – che anche in favore del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro debba trovare applicazione l’identico regime delle integrazioni sociali (CGIS) valido per i rapporti di lavoro ordinari. Nella sentenza richiamata, infatti, il TAR Lazio ha statuito che “ancorché i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro possano essere differenti (dato che sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli Enti pubblici economici, dalle imprese e da loro consorzi), non vi sono reali ragioni per negare la sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del negozio che è individuabile nello scambio lavoro contro retribuzione”. Ne consegue, dunque, che la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio.