L’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, è intervenuto in ordine al congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dalle attività scolastiche previsto dall’art. 23 del DL Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020, in attesa di conversione, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite di 15 giorni complessivi per nucleo familiare. In particolare, l’Istituto previdenziale ha fornito chiarimenti sui casi di compatibilità ed incompatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Il congedo, secondo quanto chiarito dall’INPS, non potrà essere fruito nei seguenti casi:
• nell’ipotesi in cui sia già stata avanzata la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting presentata da un genitore appartenente allo stesso nucleo familiare;
• se nel medesimo periodo l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisce del congedo parentale per lo stesso figlio;
• se l’altro genitore appartenente al nucleo beneficia dei c.d. riposi giornalieri per allattamento (ex artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001) per lo stesso figlio;
• se il genitore richiedente è disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo;
• se l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisce negli stessi giorni di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In questo caso l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, l’Istituto Previdenziale elenca molteplici ipotesi in cui il congedo potrà essere fruito ed in particolare, unitamente all’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della L. 104/1992, come prevista dall’art. 24 del DL Cura Italia.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio. Allo stesso modo, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.
L’INPS, inoltre, con messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, alla luce del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che ha prorogato il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ha disposto la proroga fino al 3 maggio 2020 dei termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo.